Menu Content/Inhalt
Home arrow La valutazione arrow Criteri di promozione
Criteri di promozione integrativi alla normativa in vigore PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   

"Ogni docente, prima dello scrutinio definitivo, formulerà la sua libera proposta di voto da sottoporre al vaglio del consiglio di classe (indicandola nell'apposito tabellone o utilizzando strumenti informatici).

Tale proposta sarà adottata sulla base di un numero congruo di misurazioni effettuate nel corso dell'anno scolastico in relazione al raggiungimento da parte dello studente degli obiettivi cognitivi e non cognitivi prestabiliti all'inizio dell'anno scolastico ai vari livelli: collegio docenti; coordinamento disciplinare; consiglio di classe; piano di lavoro individuale.
In particolare il singolo docente nella sua proposta e, successivamente, il consiglio di classe nella deliberazione conclusiva, dovranno considerare, in modo non irrilevante, i seguenti elementi e obiettivi non cognitivi che necessariamente dovranno completare il processo di valutazione:
  1. la presenza di materie con debiti formativi non saldati, o peggio, non saldati da oltre un anno, o peggio ancora, in cui non si presentano apprezzabili segni di miglioramento anche nelle votazioni dell'anno in corso, soppesando in senso progressivamente negativo tali condizioni, ove soprattutto si presentino come frutto di scelte preordinate da parte degli studenti;
  2. gli esiti conseguiti sugli elementi dell'Impegno, della Partecipazione al dialogo educativo e alla vita della scuola, del Metodo di studio e della Progressione in apprendimento;
  3. ogni altro elemento concernente il comportamento dell'allievo, quali la presenza di richiami, note o sanzioni disciplinari e la condotta; la condotta, ai sensi della normativa vigente, rappresenta un giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in classe e fuori dalla classe, sulla frequenza, salvo il caso di assenze giustificate, e sulla diligenza; per quanto riguarda la frequenza, si dovrà inoltre tenere nel debito conto, oltre la mancata assiduità nella frequenza stessa, anche del numero delle entrate posticipate e delle uscite anticipate;
  4. la partecipazione a tutte le attività di prevenzione dell'insuccesso scolastico attivate nel corso dell'anno (tutoraggio, recuperi, sportello didattico, ecc.); per quanto concerne in particolare il tutoraggio effettuato da insegnanti esterni al consiglio di classe, i rispettivi coordinatori dovranno, prima dello scrutinio finale, acquisire dai tutor informazioni sull'andamento dell'esperienza di tutoraggio da sottoporre al consiglio di classe.

Soprattutto in presenza di valutazioni insufficienti e situazioni incerte o critiche, il consiglio di classe effettuerà una attenta, ulteriore e non formale, ponderazione di tutti gli elementi cognitivi ed extra cognitivi, considerati nel complesso delle scelte effettuate dall'allievo.

Per una corretta valutazione globale dello stesso allievo, vanno inoltre considerati anche eventuali particolari problemi individuali emersi nel corso dell'anno scolastico che interessino l'attività scolastica e il processo formativo dell'alunno che si ritenga opportuno soppesare.

Il consiglio di classe considererà anche la valutazione di eventuali debiti formativi relativi a discipline che non vengono più insegnate nell'anno in corso; sarà cura del coordinatore del consiglio di classe raccogliere tali esiti dagli insegnanti interessati.

Sarà inoltre considerata dal consiglio di classe come possibile causa di non promozione la presenza di più di una valutazione gravemente insufficiente conseguita nelle stesse materie per le quali nell'anno precedente siano stati assegnati debiti formativi che non siano ancora stati colmati. Tale disposizione dovrà essere applicata a partire dall'anno scolastico 2004/2005.

Dopo avere apportato le eventuali integrazioni e modificazioni rispetto alle proposte di voto inizialmente avanzate da ogni insegnante il consiglio di classe procederà alla deliberazione di promozione oppure di promozione con uno o più debiti ai sensi della normativa vigente.

Art. 23 Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90:

"Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

  • della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);
  • della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti".

Di regola potranno essere deliberate promozioni di alunni con un numero massimo di tre debiti formativi.

Solo nel caso in cui il consiglio di classe riscontri una carenza nella preparazione complessiva tale da determinare l'impossibilità per l'allievo di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto (come sub a) e l'impossibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo (come sub b), delibererà la non promozione.

Al fine di garantire omogeneità di scelta in tutti i consigli di classe dell'Istituto il collegio docenti delibera, a titolo orientativo e comunque tale da non pregiudicare la libertà di giudizio e valutazione di ogni consiglio di classe, i seguenti criteri di non promozione:

Per il Ginnasio

  • almeno tre materie gravemente insufficienti, oppure
  • due materie gravemente insufficienti e due materie insufficienti, oppure
  • cinque o più materie insufficienti

Per il biennio del Liceo scientifico e dell'Istituto Tecnico Commerciale (Igea e Erica)

  • quattro materie insufficienti di cui due gravemente insufficienti, oppure
  • cinque o più materie insufficienti

Per il triennio del Liceo classico, del Liceo scientifico e dell'Istituto Tecnico Commerciale (Igea, Erica e Mercurio)

  • almeno tre materie gravemente insufficienti, oppure
  • quattro materie insufficienti di cui almeno una gravemente insufficiente
  • cinque o più materie insufficienti.

Ulteriore rafforzamento dello strumento del debito formativo

Al fine di rendere ulteriormente efficace lo strumento del debito formativo rispetto a quanto già previsto in tema di scrutini e criteri di promozione ogni consiglio di classe, al momento della determinazione dei debiti formativi in sede di scrutinio finale, indicherà sulla lettera da inviare alle famiglie, oltre che le lacune individuate e i suggerimenti per colmarle, il giorno preciso del mese di settembre e l'ora in cui avrà luogo la prima prova di verifica per colmare il debito.

Le prime prove di verifica per colmare i debiti formativi potranno avere luogo nel mese di settembre o nei giorni immediatamente precedenti l'inizio dell'anno scolastico o nei pomeriggi dei primi giorni di scuola, al fine di dare più evidenza agli studenti di un momento di verifica spesso troppo sottovalutato.

Nel caso in cui un debito formativo in questa prima occasione non venisse saldato o in caso di assenza degli allievi, ne sarà data notifica alle famiglie e l'insegnante interessato potrà eventualmente attivare corsi di recupero o sportelli didattici; l'insegnante stesso, infine, dovrà prevedere almeno un'altra occasione di verifica entro il mese di aprile successivo.

Le ore effettuate dai docenti al di fuori dell'orario di cattedra saranno debitamente compensate come ore di recupero da annotare, come di consueto, nell'apposito registro.

La prima settimana dell'anno scolastico potrà essere utilizzata per i ripassi di tutta la classe e/o i test di ingresso necessari per avviare il nuovo anno; viene eliminato l'obbligo della settimana di ripasso e recupero da effettuare all'inizio del secondo quadrimestre.

Integrazione dei criteri per l'assegnazione del credito scolastico

Si propone di confermare i criteri tuttora in uso integrati dalla seguente disposizione:

In presenza del recupero di un debito formativo al primo tentativo (nel mese di settembre) non sarà più automatica l'integrazione di un punto di credito scolastico in sede di scrutini finali; il consiglio di classe giudicherà l'opportunità di integrare detto punteggio nel caso di recupero del debito formativo all'inizio dell'anno scolastico o di recupero del debito stesso in un momento successivo dell'anno scolastico.

Altre indicazioni conclusive

Si propone di inserire nel P.O.F. il contenuto delle suddette proposte e di renderle note a tutti gli studenti e a tutte le famiglie, per i prossimi anni scolastici, con apposita circolare all'inizio di ogni anno scolastico.

Dovrà, infine, essere effettuata una verifica dell'applicazione di tutto quanto previsto in questo documento successivamente allo svolgimento degli scrutini per verificarne l'impatto sui risultati finali conseguiti dagli studenti."

I criteri di giudizio contenuti in tale deliberazione scaturiscono dal lavoro di una Commissione appositamente costituita, in risposta alla esigenza emersa dai Consigli di classe e dai singoli Docenti di potere valutare con la maggiore uniformità possibile gli alunni dei vari corsi ed indirizzi dell'Istituto.Si sottolinea, tuttavia, come anche precisato all'interno del documento in oggetto, che resta salva la libertà di giudizio e valutazione di ogni Consiglio di Classe, a fronte della specificità del percorso di formazione di ogni singolo alunno.

Il documento tende ad escludere ogni automatismo, a favore di una valutazione articolata, attenta ed approfondita quanto più possibile del curriculum di studio di ciascuno studente.

 
< Prec.   Pros. >